Art. 2
2 / 2In vigore dal 25 giu 1946
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - ROMITA - CORBINO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GULLO - CATTANI - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 210. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;464#art-2