Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 11 giu 1946
Il termine concesso con l' del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, alle predette società compagnie ed impresa nazionali od estere che si trovino nello condizioni ivi previste per la presentazione, con esonero da sopratassa, delle denuncie principali omesse, o delle denuncie integrative delle riscossioni dei premi ed accessori effettuate fino al 31 dicembre 1945, è prorogato fino a tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento delle imposte relative dovrà essere effettuato entro quindici giorni successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-9