Art. 7
7 / 13In vigore dal 11 giu 1946
Le Casse di risparmio, le società e gli istituti che compiono operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori possono, senza applicazione di sopratasse, integrare le denunzie semestrali prescritte dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1923, n. 3280, relative alle operazioni compiute fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei dati relativi alle operazioni compiute dalle sedi esterne, rappresentanze ed uffici dipendenti.
Le denunzie integrative delle operazioni compiute fino al detto termine debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative maggiori imposte debbono essere pagate entro dieci giorni successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-7