Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 11 giu 1946
Le aliquote dell'imposta annuale di negoziazione per i titoli di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa allegato A al R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, modificato con l'art. 20 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, sono sostituite, con effetto dal 1° gennaio 1946, con le seguenti aliquote: per titoli al portatore: lire sei per mille; per i titoli nominativi: lire tre per mille. L'aliquota dell'imposta, annuale sul capitale delle società straniere, di cui all' della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, modificato con l'allegato E al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1302, è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1946, nella misura del sei per mille.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-6