Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 giu 1946
In caso di mancata denunzia di estinzione dei titoli entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, stabilito dall'art. 14, 3° comma, del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, l'imposta di negoziazione rimane dovuta fino a tutto il semestre in cui la denunzia tardiva sia stata presentata.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-4