Art. 13

Art. 13

13 / 13
In vigore dal 11 giu 1946
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo, osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 14 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10 foglio n. 175. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-13