Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 giu 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro; Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3281, concernente l'imposta sulle assicurazioni; Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, sulle tasse sui contratti di borsa; Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli, affari convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1302; Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, concernente l'imposta di negoziazione, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, con nuova aliquota dell'imposta di negoziazione; Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . L'imposta di negoziazione per l'anno 1946 sui titoli quotati in borsa è liquidata in base alla media dei prezzi di compenso accertati pel secondo semestre del 1945. Se nel corso del seconde semestre dell'anno 1945 siano avvenuti aumenti o diminuzioni nel capitale sociale, sono assunti a base della determinazione del valore medio di cui sopra i soli prezzi di compenso avutisi a partire dal mese successivo a quello dell' ultima variazione di capitale fino al 31 dicembre. Per i titoli per i quali nel secondo semestre del 1945 non risultino accertati prezzi ufficiali di compenso, la valutazione relativa sarà fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori locale, o, in mancanza di Borsa locale, da quello della Borsa più vicina alla sede della società emittente.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;420#art-1