Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 mag 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto l'atto di abdicazione, in data 9 maggio 1946, del Re Vittorio Emanuele III;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche all'anzidetto decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Ferme le disposizioni di cui al decreto 16 marzo 1946, n. 98, i decreti da emanarsi dal Capo dello Stato saranno intestati al nome di "UMBERTO II RE D'ITALIA".
Analogamente le decisioni giudiziarie e tutti gli atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato saranno intestati al nome di "UMBERTO II RE D'ITALIA".
Il presente decreto entra in vigore il 10 maggio 1946.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 50. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-10;262#art-1