Art. 42

Art. 42

Abrogato38 / 39
In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Il Governo del Re è autorizzato ai sensi dell', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100: 1° a sopprimere, modificare ed integrare le vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali e quelle ad esse connesse; 2° a coordinare le norme stesse con quelle del presente decreto; 3° a raccogliere in unico testo le disposizioni che regolano la materia, fermo restando il disposto dell' del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 245; 4° ad emanare le disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione del nuovo ordinamento della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-42