Art. 35

Art. 35

Abrogato34 / 39
In vigore dal 1 mag 1939 al 29 apr 1952
Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lett. a) del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende, con le relative modalità e condizioni, anche alle pensioni in favore dei superstiti con una quota ridotta secondo le aliquote di riversibilita stabilite dall'. Le disposizioni di cui all'art. 59, lett. b) e d) del citato decreto ed all' del R. decreto legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305, sono abrogate a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII. Alle pensioni dirette ed a quelle in favore dei superstiti di assicurato, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1949, la quota di concorso a carico dello Stato verrà assegnata in misura progressivamente ridotta, di anno in anno, di un decimo del suo ammontare attuale. Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della loro liquidazione sono conservate, con le relative modalità e condizioni, nel loro ammontare originario per tutto il periodo di godimento della pensione e nei casi di pensioni dirette, sono riversibili ai superstiti secondo le norme e nella misura stabilite per le pensioni.
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