Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 1 mag 1939
Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie, quarantotto contributi settimanali versati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si considerano corrispondenti ad un anno di contribuzione.
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