Art. 31

Art. 31

Abrogato31 / 39
In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Le disposizioni di cui agli si applicano anche alle aziende alle quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi dell'art. 146 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-31