Art. 30
Abrogato30 / 39In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Qualora l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso, oppure non sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi per la assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, salvo che vengano adottate diverse determinazioni dalle parti interessate o dalle rispettive organizzazioni sindacali, dai versamenti rispettivamente dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori per il trattamento di quiescenza o di previdenza.
Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza, o di previdenza siano superiori ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi siano prelevati dai versamenti stessi, i diritti degli iscritti si intenderanno ridotti in relazione al diminuito ammontare dei versamenti medesimi.
Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano di ammontare non superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i versamenti stessi siano devoluti al pagamento dei contributi per l'assicurazione medesima, le organizzazioni sindacali, che rappresentano le aziende e i dipendenti di esse, determineranno la destinazione da dare agli accantonamenti esistenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-30