Art. 29
Abrogato29 / 39In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Qualora al trattamento di quiescenza o di previdenza di cui all'articolo precedente il datore di lavoro abbia provveduto mediante polizza di assicurazione, l'esonero può essere disposto purchè sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso:
a) che la polizza sia stata emessa prima della data del presente decreto;
b) che l'ammontare dei premi non sia inferiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la quota a carico del datore di lavoro non sia inferiore alla metà dei detti contributi;
c) che la polizza contempli il rischio di invalidità e garantisca, a decorrere da una età non superiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dalla assicurazione obbligatoria, una rendita, o capitale equivalente, non inferiore a quella conseguibile con l'assicurazione suddetta;
d) che il dipendente assicurato, o la organizzazione sindacale che rappresenta gli assicurati, nel caso di polizze cumulative, chieda la continuazione del contratto di assicurazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-29