Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 1 mag 1939
In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purchè avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di L. 100, semprechè alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-25