Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 1 mag 1939
L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura: %% Parte di provvedimento in formato grafico In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-24