Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 1 mag 1939
L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita, di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, ha diritto, rispettivamente, a un assegno di nuzialità o di natalità. L'assegno di nuzialità spetta all'assicurato, semprechè sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al comma precedente, anche in caso di matrimonio di una figlia, purchè questa non abbia titolo all'assegno stesso in virtù di assicurazione propria.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-21