Art. 19

Art. 19

Abrogato19 / 39
In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione. L'indennità è stabilita nella misura seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità giornaliera è aumentata nella misura seguente: Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-19