Art. 18
Abrogato18 / 39In vigore dal 1 mag 1939 al 8 ago 1951
L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni stesse, limitatamente a quanto concerne la cura, anche se successivamente venga a mancare il requisito di contribuzione di cui all'.
Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-18