Art. 16
Abrogato16 / 39In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Durante il ricovero in luogo di cura o durante la cura ambulatoria l'assicurato che abbia a carico persone di famiglia ha diritto a una indennità temporanea.
L'indennità temporanea è stabilita in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione tubercolosi, versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione, nella misura seguente:
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Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli operai agricoli, salariati fissi e giornalieri, l'indennità temporanea è stabilita nella misura di L. 4 giornaliere, qualunque sia l'importo dei contributi versati nell'anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.
Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità temporanea è aumentata nella seguente misura:
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-16