Art. 1
In vigore dal 11 dic 1919
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 338, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;
Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, recante provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti;
Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173, che modifica la legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379 che demanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate nella legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 1093, che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati e si presumono emigranti;
Visti i decreti-legge Lungotenenziali 7 novembre 1918, n. 1723, e 30 giugno 1919, n. 1185, che portano modificazioni all'ordinamento delle cariche direttive ed ispettive del Commissariato dell'emigrazione;
Ritenuta la necessità di coordinare e di unificare in un corpo organico i provvedimenti legislativi finora in vigore sui servizi dell'emigrazione e sulla tutela degli emigranti;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro, dell'agricoltura, dell'istruzione e delle poste e telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il testo che coordina i provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Storico versioni
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