Legge sull'emigrazione›Capo II
Art. 9
9 / 72In vigore dal 11 dic 1919
L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.
Gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il 18° anno di età, gli iscritti di leva marittimi e militari del corpo R. equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del porto.
I militari di prima categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il 28° anno di età, potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.
È libera l'emigrazione dei militari di terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina.
È pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro presenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.
La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina.
Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potrà sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi degli emigranti, o quando lo richieda la tutela degli interessi economici o morali degli emigranti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-9