Art. 8
Legge sull'emigrazioneCapo I

Art. 8

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In vigore dal 11 dic 1919
Negli Stati verso i quali si dirige l'emigrazione italiana, saranno istituiti, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro. Possono essere destinati, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, nei principali centri di emigrazione italiana, funzionari dell'emigrazione, i quali informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti, e disimpegneranno le altre attribuzioni che verranno ad essi affidate. Lo stesso incarico potrà essere conferito anche ad ufficiali consolari o ad altri funzionari dello Stato. Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura dei funzionari dell'emigrazione o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.
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