Art. 70
Legge sull'emigrazioneCapo VIII

Art. 70

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In vigore dal 11 dic 1919
Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di cui all' della presente legge, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri. Con decreto del ministro degli affari esteri sarà provveduto ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie.
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