Art. 7
Legge sull'emigrazioneCapo I

Art. 7

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In vigore dal 11 dic 1919
Su ogni nave che trasporti emigranti con destinazione a paesi transoceanici prende imbarco un R. commissario, il quale, secondo le norme determinate dal regolamento, vigila sull'andamento del servizio sanitario e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione. I RR. commissari sono scelti, di regola, nel corpo dei medici della R. marina, in servizio attivo. I medici della R. marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato. I RR. commissari sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto, per parte del vettore, nei viaggi, sia di andata che di ritorno, al trattamento della classe più elevata esistente a bordo. Alla designazione del R. commissario a bordo dei piroscafi in servizio di emigrazione sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento. I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del R. commissario abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi per il rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.
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