Art. 4
Legge sull'emigrazioneCapo I

Art. 4

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In vigore dal 11 dic 1919
Il ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, corredato dei relativi dati statistici raccolti a cura del Commissariato, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sui noli stabiliti od approvati nel corso dell'anno, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione. Questa relazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione. Il commissario generale può avere le funzioni di commissario del Governo, agli effetti dell' dello Statuto del Regno, per ciò che concerne i servizi dell'emigrazione.
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