Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 32
32 / 72In vigore dal 11 dic 1919
In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potrà autorizzare i Comitati locali e gli Istituti di assistenza riconosciuti a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti, od effettuarlo, ove occorra, direttamente mediante requisizione di piroscafi inscritti in patente, secondo le norme stabilite dal regolamento; potrà consentire il trasbordo degli emigranti in porti esteri di qua dell'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.
Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patente, che non potrà essere nuovamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata.
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