Art. 28
Legge sull'emigrazioneCapo III

Art. 28

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In vigore dal 5 mar 1967
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18 È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'oceano, ed è pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si può fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri nell'interesse degli emigranti. Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sarà subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte dell' che è a carico del vettore o degli enti che siano all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a porti transoceanici. In entrambi i casi si può fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato nell'interesse degli emigranti. Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio.

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Pro

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