Legge sull'emigrazione›Capo III
Art. 27
27 / 72In vigore dal 11 dic 1919
Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno dà diritto all'emigrante ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto medesimo.
Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-27