Art. 21
Legge sull'emigrazioneCapo III

Art. 21

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In vigore dal 11 dic 1919
Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, o con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione. Il Regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.
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