Art. 17
Legge sull'emigrazioneCapo III

Art. 17

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In vigore dal 11 dic 1919
Agli effetti del presente capo, sono emigranti i cittadini che trovandosi nelle condizioni di cui all' o viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato generale dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale, si rechino in paese posto al di là del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa. Il regolamento determinerà in quali casi, inoltre, la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza. L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato ad ogni effetto al nazionale, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'. I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana superino il numero di cinquanta; è tuttavia in facoltà del Commissariato di autorizzare il trasporto in deroga a questa disposizione.
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