Legge sull'emigrazione›Capo II
Art. 16
16 / 72In vigore dal 11 dic 1919
Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennità o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-16