Art. 16
Legge sull'emigrazioneCapo II

Art. 16

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In vigore dal 11 dic 1919
Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennità o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.
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