Art. 13
Legge sull'emigrazioneCapo II

Art. 13

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In vigore dal 11 dic 1919
Chi abbandona in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno, per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie. Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sarà aumentata della metà. L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli del Codice penale.
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