Art. 10
Legge sull'emigrazioneCapo II

Art. 10

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In vigore dal 11 dic 1919
Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-10