Norme impianti tecnici edifici pregevoli›Capo V
Art. 27
27 / 36Sistemazione delle tubazioni e condotte
In vigore dal 27 gen 1943
Tutte le tubazioni, e condotte di cui nell'articolo precedente debbono essere applicate alle pareti senza rivestimento, bene in vista e facilmente accessibili. I tubi debbono risultare distaccati dalle pareti di almeno 10 cm, salvo che, per il diametro o il peso o l'ingombro, ciò dia luogo a difficoltà di posa eccessive.
Quando l'estetica l'impone, le tubazioni predette possono essere collocate entro incassi ricavati nei muri dell'edificio o entro strutture di mascheramento, purchè i tubi stessi distino di almeno 10 cm dalle facce interne dell'incasso o della struttura di mascheramento e le superfici interessate dei muri siano rivestite di intonaco impermeabile.
Gli incassi o le strutture di mascheramento possono essere chiusi verso l'esterno solo con pareti di piccolo spessore e facilmente amovibili provviste di fori di spia dai quali il liquido eventualmente sfuggente dalle tubazioni possa liberamente e visibilmente defluire.
In ogni caso però devono risultare bene in vista e potersi facilmente raggiungere e smontare tutti i sifoni delle condotte di scarico di acque luride, le relative deviazioni angolari, i pezzi speciali di confluenza e diramazione, i raccordi ed in generale tutti quei tratti delle condotte medesime nei quali sono da temere le ostruzioni.
Ogni colonna montante di adduzione dell'acqua deve essere munita al piede di saracinesca intercettatrice contenuta entro scatola o chiusino bene in vista e facilmente accessibile e, se adibita a servizio antincendi, predisposta in modo da potersi suggellare in posizione di apertura. Ogni colonna deve inoltre essere munita di scarico al piede. Ogni diramazione deve essere munita di un rubinetto intercettatore presso il suo inizio e, se di grande sviluppo, anche di più rubinetti debitamente ubicati, bene in vista e facilmente manovrabili, per sezionare tutta o parte della diramazione in caso di guasti o riparazioni.
In regioni ove le temperature scendono normalmente sotto zero, se le colonne montanti sono collocate esternamente all'edificio, esse debbono essere munite di rivestimento termicamente isolante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-27