Art. 53 · Provvedimenti, a seguito di condanna penale.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VIII

Art. 53

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Provvedimenti, a seguito di condanna penale.

In vigore dal 18 gen 1943
L'autorità giudiziaria che ha pronunciato la condanna di un mobilitato per il servizio del lavoro per un reato commesso in tale qualità deve comunicare la sentenza, all'ente dal quale il mobilitato dipende. L'ente predetto, qualora ritenga che per effetto della Condanna si renda opportuno il licenziamento del mobilitato, provvede in tale senso, osservate, per altro, le disposizioni dell' del testo unico. L'organo di assegnazione da comunicazione dei provvedimenti adottati al competente centro federale del servizio del lavoro, e, ove si tratti di mobilitato che sia comunque esentato dal servizio militare, anche all'autorità militare competente, per la revoca dell'esenzione.
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