Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo VIII
Art. 52
52 / 55Competenza a sporgere denunzia.
In vigore dal 18 gen 1943
Le denunzie per reati Commessi dai mobilitati per il servizio del lavoro in relazione a tale loro condizione, sono fatte alla autorità giudiziaria dall'autorità gerarchica competente secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, se trattasi di mobilitati dipendenti dalle amministrazioni stesse.
Per i dipendenti da enti pubblici o privati, la denunzia è fatta dal dirigente; ed in caso di reati commessi da dirigenti, dall'amministrazione che esercita la vigilanza.
Per i reati commessi da appartenenti a stabilimenti ausiliari, la denunzia è fatta dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.
Le denunzie per i reati previsti dall' del testo unico possono essere fatte anche dalle autorità militari competenti per territorio.
Storico versioni
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