Art. 50 · Obbligo dell'assegnato a servizio del lavoro.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VII

Art. 50

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Obbligo dell'assegnato a servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione in servizio del lavoro presso Amministrazioni statali e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato, deve darne comunicazione entro dieci giorni al Ministero delle corporazioni.
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