Art. 46 · Assegnazione del personale.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VII

Art. 46

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Assegnazione del personale.

In vigore dal 18 gen 1943
Il Ministero delle corporazioni provvede ad assegnare alle amministrazioni richiedenti il personale pensionato, già da esse dipendente e nominativamente segnalato. Il Ministero predetto provvede altresì ad assegnare alle amministrazioni il personale richiesto à sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, scegliendolo tra i pensionati non utilizzati dalle singole amministrazioni, nonché, per i fabbisogni di personale da adibire a mansioni di gruppo A e B, tra i liberi esercenti un'arte o una professione. La designazione dei nominativi dei liberi esercenti un'arte o una professione è richiesta dal Ministero delle corporazioni al Centro nazionale del servizio del lavoro. Quando non si possono soddisfare, con i cittadini pensionati, le richieste di personale da adibire a mansioni di gruppo C e di personale subalterno, le richieste stesse sono comunicate ai competenti prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, che provvedono con l'osservanza delle norme dei capo VI del presente regolamento.
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