Art. 39 · Chiamata in servizio del lavoro di personale residente in altra provincia.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VI

Art. 39

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Chiamata in servizio del lavoro di personale residente in altra provincia.

In vigore dal 18 gen 1943
Nel caso cui per la categoria di lavoratori richiesti non vi sia disponibilità di personale per il servizio del lavoro, il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni trasmette le richieste pervenutegli, con il suo motivato parere, al Ministro per le corporazioni, il quale dispone, per l'eventuale chiamata in servizio del personale occorrente, la precettazione di personale residente in altre provincie.
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