Art. 37 · Chiamata in servizio del lavoro.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VI

Art. 37

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Chiamata in servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
Salvo quanto è previsto dalle disposizioni del capo VII del presente regolamento per quanto concerne le Amministrazioni statali, gli enti indicati nell' del testo unico, per la chiamata in servizio del personale assegnato, fanno richiesta ai competenti prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni. La richiesta è fatta con elenco in duplice esemplare. I prefetti provvedono ad inviare al cittadini richiesti il precetto personale e restituiscono all'ente interessato un esemplare dell'elenco di cui al precedente comma con l'indicazione dei cittadini chiamati in servizio. I prefetti comunicano altresì ai rispettivi centri federali i nominativi delle persone chiamate in servizio con l'indicazione dell'ente a cui esse sono destinate.
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