Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo V
Art. 34
34 / 55Organizzazione dei corsi di addestramento.
In vigore dal 18 gen 1943
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Organizzazione dei corsi di addestramento.
Ferme restando le norme di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 290, sull'istituzione e funzionamento dei corsi di addestramento professionale, il Centro nazionale provvede, a mezzo dei centri federali, all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi di addestramento per il servizio del lavoro.
L'addestramento dei cittadini dai 14 ai 21 anni viene eseguito avvalendosi dei centri del lavoro giovanile della Gioventù italiana del Littorio.
L'addestramento degli altri cittadini viene eseguito con la collaborazione dei Regi provveditorati agli studi, dei comandi di difesa territoriale, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di istruzione professionale. Può essere richiesta anche la collaborazione di imprese industriali ed agrarie che abbiano, o siano in grado di istituire, corsi di fabbrica oppure corsi per la formazione di lavoratori agricoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-34