Art. 31 · Arruolamento volontario nelle Forze armate.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo IV

Art. 31

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Arruolamento volontario nelle Forze armate.

In vigore dal 18 gen 1943
Il cittadino mobilitato per il servizio del lavoro, qualora intenda assumere servizio volontario in una delle Forze armate dello Stato, deve darne preventiva comunicazione all'ente presso il quale presta servizio del lavoro. L'ente suindicato trasmette la comunicazione all'autorità da cui esso dipende agli effetti del servizio del lavoro, affinché questa possa presentare le sue eventuali opposizioni all'Amministrazione militare interessata. Nel caso in cui quest'ultima non rinunci al servizio militare volontario del cittadino, ne avvisa l'autorità che ha fatto opposizione, per la tempestiva sostituzione del cittadino nel servizio del lavoro.
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