Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo IV
Art. 30
30 / 55Sospensione o cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
L'ente che procede al licenziamento del mobilitato per il servizio del lavoro, per motivi disciplinari à sensi dell' del testo unico, deve darne immediata notizia all'organo di assegnazione.
Analoga comunicazione deve essere effettuata dal Partito Nazionale Fascista, dalle Amministrazioni statali e dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra nel caso previsto dall'ultimo comma dell' del testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-30