Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III
Art. 20
20 / 55Variazioni alle liste di censimento.
In vigore dal 18 gen 1943
I comuni inviano mensilmente al locale centro di censimento le variazioni dello stato di famiglia e di residenza dei cittadini censiti. I centri di censimento trasmettono al centro federale del servizio del lavoro tali variazioni conservandone copia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-20