Art. 10 · Comunicazione e decorrenza dei provvedimenti di mobilitazione.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo II

Art. 10

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Comunicazione e decorrenza dei provvedimenti di mobilitazione.

In vigore dal 18 gen 1943
La comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente, al personale che ne fa parte, è fatta mediante affissione di apposito ordine di servizio, nel quale sono indicati gli estremi e la decorrenza del provvedimento. L'ordine di servizio deve restare affisso finché dura la mobilitazione dell'ente. Se ricorrono speciali motivi, la comunicazione del provvedimento è fatta dando visione dell'ordine di servizio agli interessati, i quali lo firmano per presa conoscenza.
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