Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 5
5 / 44Acquisto della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Assumono la condizione di mobilitato per il servizio del lavoro i cittadini che abbiano ricevuto l'ordine di prestare anche temporaneamente la propria opera à sensi dell' del presente testo unico.
Assumono senz'altro la stessa condizione i cittadini che prestano servizio alle dipendenze degli enti mobilitati per il servizio del lavoro à termini del successivo e che abbiano ricevuto la comunicazione indicata nell'.
Gli effetti del provvedimento decorrono dalla data della sua comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-5