Art. 43 · Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.
Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III

Art. 43

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Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.

In vigore dal 18 gen 1943
L'Amministrazione dello Stato che ha promossa la mobilitazione dell'ente o stabilimento à sensi dell', o il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, nel caso di stabilimenti ausiliari, può, per le violazioni di legge, ovvero di disposizioni generali o particolari da esso emanate, infliggere ai dirigenti degli enti e stabilimenti stessi, secondo la gravità della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari; a) censura; b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato; c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio; d) allontanamento dall'ente, impresa o stabilimento. Al posto della persona sostituita, l'autorità che emette il provvedimento può nominare un commissario straordinario di sua scelta, conferendogli i necessari poteri tecnici ed amministrativi per assicurare la regolarità della produzione.
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