Art. 41 · Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.
Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III

Art. 41

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Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.

In vigore dal 18 gen 1943
Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti statali di produzione per la guerra e degli stabilimenti privati ausiliari, se di sesso maschile e di età non inferiore ai sedici anni, sono soggetti, d'ordine della autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, anche alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare.
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