Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III
Art. 38
38 / 44Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.
In vigore dal 18 gen 1943
Per personale di ruolo delle Amministrazioni statali mobilitate à sensi dell', le sanzioni previste dagli ordinamenti generali e speciali per le infrazioni disciplinari, commesse in servizio o a causa di servizio, possono essere aumentate da uno a tre gradi; se trattasi di sanzioni pecuniarie, possono essere aumentate fino al triplo.
L'autorità competente a infliggere le punizioni disciplinari secondo i criteri normali, se ritiene che debba farsi luogo all'aumento preveduto dal comma precedente, rimette la decisione all'autorità superiore cui spetta eventualmente il potere di infliggere la più grave punizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-38